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LUNGODEGENZA Nome

ESENZIONI TICKET

 

Sempre con lo spirito di fornirVi informazioni senza interpretazioni e/o imperfezioni, utilizziamo per questo tema la pagina web utilizzata a questo proposito dall’ASLTO1, cui facciamo riferimento.

Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento di tariffe, conosciute con il nome di ticket e fissate da disposizioni ministeriali per l’assistenza specialistica ambulatoriale, la diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di fisioterapia.

Le visite e gli accertamenti diagnostici prevedono il pagamento di un ticket massimo di 36,15 euro per ricetta.

Sulle ricette redatte a partire dal 5 di agosto 2011, oltre al ticket viene applicata un’ulteriore tariffa per ricetta variabile e modulata sulla base del costo delle prestazioni prescritte nelle ricette (vai alla pagina dedicata ai nuovi ticket regionali).
Ciascuna ricetta può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a 3 tipologie di prestazioni terapeutiche, per un massimo di 36 sedute.
Il ticket può essere pagato presso gli sportelli dedicati di ciascuna azienda sanitaria o ospedaliera, presso sportelli bancari convenzionati oppure on line. (vedi modalità di pagamento ticket )   

Alcune categorie di cittadini sono esenti dal pagamento del ticket su visite e prestazioni specialistiche (diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni riabilitative) e sui farmaci. 

Tali esenzioni possono essere

Si ricorda che i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite e/o esami diagnostici e di laboratorio entro i 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione, sono tenuti al pagamento per intero del costo della prestazione usufruita anche se esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

Altre esenzioni dal pagamento del ticket sono destinate a particolari eventi: 

Qualora impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello per il rilascio dell’esenzione ticket, è possibile delegare una terza persona munita di: 

  • delega scritta e firmata per la richiesta di esenzione
  • documento d’identità in corso di validità del delegato e del delegante 
  • tessera sanitaria TEAM 

 

ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO 

Ai codici bianchi rilasciati in caso di accesso in Pronto Soccorso, soggetti al pagamento del ticket di 25,00 €, verranno applicate le esenzioni ticket delle prestazioni ambulatoriali.  

 

ESENZIONE DAL TICKET PER MALATTIA / PATOLOGIA 

L'esenzione riguarda le prestazioni relative a visite, esami di diagnostica strumentale, esami di laboratorio; per i farmaci correlati alla patologia è riconosciuta un’esenzione parziale dal pagamento del ticket pari a 1,00 € per confezione con un massimo di  3 pezzi per ricetta per un totale di 3,00 €    

Come ottenere l’esenzione 

L'esenzione per patologia, parziale o totale, viene rilasciata dall’Asl territorialmente competente presentando la tessera sanitaria, il codice fiscale e la relativa documentazione clinica: certificato medico attestante la malattia, oppure la copia della cartella clinica (che verrà valutata da un medico della ASL) rilasciata da un ospedale pubblico o da una struttura accreditata o la copia verbale d' invalidità.   

Dopo aver valutato la documentazione l’Asl rilascia un tesserino di esenzione, con la definizione della malattia e il suo codice identificativo.  

La durata dell’esenzione può essere permanente o limitata, secondo i tipi di malattia e/o le normative regionali. Eventuali scadenze degli attestati di esenzione sono indicate sui relativi certificati  

Per il rinnovo degli attestati di esenzione per patologia, è necessario produrre una documentazione medica recente, rilasciata, a seconda della patologie, dal medico di base o dallo specialista di struttura pubblica.  

Come usufruire dell’esenzione 

Il certificato di esenzione va presentato al medico curante - in occasione della prescrizione di visite, esami o farmaci  - che riporta sull’impegnativa il codice di esenzione. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa alle esenzione per patologia / malattia  del ministero della salute. 

  

ESENZIONE PER INVALIDITA’ 

Le persone che sono riconosciute invalidi civili, hanno diritto a non pagare i ticket delle spese sanitarie. 

Come ottenere l’esenzione 

L'esenzione per invalidità viene rilasciata dagli uffici distrettuali di scelta e revoca presenti nel territorio di residenza dell'interessato, mediante l'esibizione del verbale di riconoscimento dell'invalidità (rilasciato dall’INPS). 

 Le eventuali scadenze sono indicate sui relativi certificati. 

L'esenzione ticket riguarda le prestazioni specialistiche e l’esenzione totale farmaci correlate alle patologie invalidanti.   

Come usufruire dell’esenzione 

In occasione della prescrizione di visite, esami o farmaci, il certificato di esenzione va presentato al medico curante che riporta sull’impegnativa il codice di esenzione. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa alle esenzione ticket sull’invalidità del ministero della salute. 

 

ESENZIONE DAL TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ETÀ E CON LIMITI DI REDDITO 

E’ regolata dalla normativa nazionale. 

Chi ha diritto all’esenzione: 

Per avere diritto all’esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie (visite ed esami specialistici) occorre rientrare in una delle seguenti categorie: 

CODICE ESENZIONE 

CATEGORIE ESENTI 

Codice E01 

¦ cittadini di età superiore a 65 anni (dal primo giorno successivo al compimento del 65° anno) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a Euro 36.151,98 

¦ cittadini di età inferiore a 6 anni (5 anni + 364 giorni) appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a Euro 36.151,98 

Codice E02

¦ Cittadini disoccupati iscritti negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, appartenente ad un nucleo familiare con reddito lordo, riferito all’anno precedente inferiore a Euro 8.263,31 incrementato fino a Euro  11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico 

¦ familiare a carico del disoccupato  

Codice E03

¦ titolari di pensione sociale/assegno sociale 

¦ familiare a carico del titolare di pensione sociale/ assegno sociale 

Codice E04

¦ titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni ed appartenere ad un nucleo familiare con reddito lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 incrementato fino a Euro  11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico  

¦ familiare a carico di titolare di pensione al minimo  

 

Come ottenere l’esenzione  
Chi rientra nelle categorie suddette, a far data dal 1° giugno 2011, non dovrà più autocertificare il diritto all’esenzione per reddito.

Il riconoscimento del diritto all’esenzione è rilevato attraverso la presenza del proprio nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione, alle ASL e ai Medici di famiglia che verrà aggiornato il 1° aprile di ogni anno.  

Coloro che non sono inseriti nel suddetto elenco, ma che ritengono di possedere i requisiti, dovranno recarsi, nei giorni e negli orari dedicati a tale attività, presso gli uffici distrettuali di scelta e revoca  del territorio di competenza del proprio Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera Scelta e chiedere il rilascio del certificato di esenzione dal pagamento del ticket.  

Per ottenere l’esenzione occorre presentare agli sportelli un documento di identità in corso di validità, una fotocopia di tale documento e la tessera TEAM sulla quale è riportato il codice fiscale.  

Qualora cambino le condizioni del reddito occorrerà darne comunicazione all’ASL (uffici distrettuali di scelta e revoca) senza attendere la scadenza del certificato.  
Gli attestati di esenzione per reddito contraddistinti dai codici E01 – E03 – E04  saranno validi fino al 31 marzo 2014.  

Gli attestati di esenzione per reddito riportanti il codice E02 dovranno essere rinnovati recandosi presso la propria ASL.

Si richiama la responsabilità dei cittadini al corretto utilizzo dell’esenzione per reddito e alla comunicazione immediata alla propria Asl di eventuali variazioni delle proprie condizioni economiche per la cessazione del diritto all’esenzione stessa. 

Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000 (nota della Direzione Sanità -   Regione Piemonte del 23 marzo 2012)

 

Come usufruire dell’esenzione 

Per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e sugli esami diagnostici, è necessario presentare il certificato di esenzione al medico curante che riporta sull’impegnativa il codice di esenzione. 

Se la prestazione non necessita di richiesta del medico (Visita Odontoiatrica e Odontoprotesica, Visita Ostetrico-Ginecologica, Visita Pediatrica), il paziente deve portare l’esenzione con sè. 

Si precisa che:

  • E’ considerato disoccupato il cittadino con più di 14 anni di età che ha perso il posto di lavoro, è in cerca di lavoro ed è iscritto all’ufficio per l’impiego. La condizione di disoccupazione deve risultare al momento della fruizione della prestazione. Non ha rilievo la durata del periodo di disoccupazione. Non è considerato disoccupato chi è in cerca di prima occupazione.
  • Sono considerati familiari a carico il coniuge, i figli senza limiti di età, i genitori ed i familiari conviventi, i cui redditi non siano superiori a € 2.840,51 lordi annui e i figli inabili al lavoro (familiare fiscalmente non indipendenti per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali);  
  • Per  reddito complessivo lordo è inteso il reddito derivante dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare fiscale; 
  • Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.   
  • Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo 
  • Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito lordo, riferito all'anno precedente.  

Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa alle esenzione ticket sul reddito del ministero della salute

 

ESENZIONE TICKET PER I FARMACI 

Si può essere esentati dal pagamento del ticket sui farmaci per patologia, condizione invalidante o per reddito.  

Chi è affetto da una patologia o da una condizione invalidante deve avere una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente: in questo modo otterrà il codice di esenzione che il medico riporterà sulla prescrizione del farmaco. 

Relativamente  all’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci per reddito, con  la deliberazione di Giunta regionale n. 16-3096 del 12 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 sono state introdotte alcune modifiche nel sistema di certificazione

Dal 1° gennaio 2012 gli attestati riportanti il codice di esenzione E11 cessano la loro validità.

Il codice di esenzione E11 è sostituito dai codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale (E01, E02, E03, E04). Le persone che sono già in possesso di tali codici di esenzione (E01, E02, E03, E04), non dovranno richiedere alcuna esenzione sulla spesa farmaceutica.

Per i cittadini di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,68 euro che hanno diritto all’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci ma non a quella sulle visite specialistiche, è stato individuato il codice E05. Il codice E05 viene attribuito ai residenti in Piemonte, previa autocertificazione presso gli uffici competenti dell’Asl di residenza

Scarica il modello per autocertificazione “Esenzione Partecipazione Spesa Sanitaria”  (E01, E02, E03, E04).

Scarica il modello E05

 

Come ottenere l’esenzione  

Occorre presentarsi agli uffici distrettuali di scelta e revoca che provvedono a rilasciare, l’attestato di esenzione.

Resta ovvia la decadenza dai benefici dell'esenzione dai ticket per reddito dal momento in cui venga meno il diritto, anche nel caso in cui gli attestati rilasciati dall'Asl siano ancora in corso di validità. 

 

Chi ha diritto all’esenzione 

I Cittadini residenti / domiciliati, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo annuale lordo riferito all’anno precedente inferiore a € 36.151,98 rilevato da uno dei seguenti punti: 

  • rigo RN 1 del modello unico-persone fisiche  
  • rigo reddito complessivo - presente nella sezione "calcolo del reddito imponibile e dell'imposta lorda" nel modello 730
  • rigo1 della parte B del CUD

  

 

Come usufruire dell’esenzione 

Per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci, è necessario presentare il certificato di esenzione al medico curante che riporta sull’impegnativa con prescrizioni farmaceutiche il codice di esenzione.  

 

 

ALTRE TIPOLOGIE DI ESENZIONE 

Esenzioni per gravidanza: (dal sito della Regione Piemonte) 

sono escluse dal pagamento del ticket le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate nel Percorso Nascita definito dalla Regione Piemonte.  

Sono inclusi anche alcuni esami pre-concezionali utili per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza, compresi quelli a cui si devono sottoporre i futuri padri. 

Le esenzioni per gravidanza devono essere riportate dal medico prescrittore sull’impegnativa. 

 

Gli esami diagnostici legati al ricovero

Gli esami che devono essere eseguiti in vista di un ricovero programmato, così come quelli di controllo, eseguiti entro 7 giornidalla data di dimissione, sono esenti dal pagamento del ticket. 

In caso di rinuncia all’intervento chirurgico - da parte dell’utente - successiva alle indagini eseguite in pre-ricovero, si è tenuti al pagamento dell’intera somma relativa alle prestazioni effettuate, indipendentemente da eventuali esenzioni, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/06, n°71-5059. 

 

Screening oncologico: (dal sito della Regione Piemonte) 

L’accesso alle prestazioni di prevenzione secondaria oncologica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è regolato dalla Legge Finanziaria 2001 (art. 85)  e dalla successiva DGR 111-3632 del 02-08-2006  

La Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (Pap Test, mammografia e screening del colon retto) effettuati all’interno del programma “Prevenzione Serena”.   

 

 

Aggiornato il 27-04-2015 alle ore 22:43:57

 

Bibliografia Scientifica Pet-Therapy

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